(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 4 del 13 gennaio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione dal 4 comma dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183 in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo. 2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza e che determinano un invaso inferiore ai 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale. 3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo.