(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 4
                        del 13 gennaio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  l'esercizio  delle   funzioni
amministrative attribuite alla regione dal 4 comma dell'art. 10 della
legge   18   maggio   1989,  n.  183  in  materia  di  progettazione,
costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti  di  ritenuta  e
dei relativi bacini di accumulo.
   2.  Le  norme  di cui alla presente legge si applicano a tutti gli
sbarramenti  che  non  superano  i  dieci  metri  di  altezza  e  che
determinano  un  invaso inferiore ai 100.000 metri cubi, ad eccezione
degli sbarramenti al servizio  di  grandi  derivazioni  di  acqua  di
competenza statale.
   3.  Le  disposizioni  contenute  nella presente legge si applicano
anche alle opere di ritenuta destinate alla  formazione  di  serbatoi
idrici artificiali realizzati fuori alveo.